Amministrazione Trasparente
Accesso civico generalizzato art.5 co.2, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013).
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
L'istanza va presentata al responsabile del procedimento (il Dirigente scolastico)
La richiesta può essere inviata tramite:
-
- posta elettronica certificata: naee039009@pec.istruzione.it
La richiesta di accesso civico va effettuata utilizzando il modulo in formato doc 36 Kb oppure in formato odt 11 Kb.
Il procedimento
L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell'accesso civico
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
I Responsabili dell'accesso di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 sono i Dirigenti scolastici.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata: rpct@postacert.istruzione.it.
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